L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha riformulato interamente l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Art. 19. - LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla l. 15/2005 e dalla l. 80/2005)
Dichiarazione di inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 19. - LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla l. 15/2005, dalla l. 80/2005 e dalla l. 122/2010)
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
In sostanza:
L'art. 19 della L. 241/1990, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la quale, in luogo dell'autorizzazione, l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l'Amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.
Con il nuovo art. 19 della L. 241/1990:
ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'Amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'Amministrazione può sempre adottare (quindi anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;
E’ fatto salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990;
Al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.
Non essendo esclusi dall’applicazione della SCIA i casi riferiti alla tutela della salute e della pubblica incolumità, anche il Certificato di Prevenzione Incendi ricade nell’ambito di applicazione della SCIA con i problemi noti al personale vigilfuoco, sia relativamente alla sicurezza dei cittadini e dello stesso personale operativo dei Vigili del fuoco, sia relativamente al mancato gettito sul FUA e di conseguenza all’ONA.
A riguardo, l’azione del sindacato, ma anche dell’Amministrazione, è stata quella di sensibilizzare il Governo affinché venissero esclusi dall’applicazione della SCIA i casi riferiti alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ma prendiamo atto che, a distanza di quasi un anno, non c’è stata la volontà politica né la determinazione per escludere i l’attività di prevenzione incendi dalla SCIA.
E’ imminente, il 29 marzo 2011, l’operatività dello Sportello unico per le attività produttive (Suap), e questo comporterà che il 90% delle attività soggette al controllo di Prevenzione incendi seguirà la nuova procedura prevista dalla SCIA.
[ Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) ha lo scopo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese per la richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi. Viene istituito presso i Comuni, con competenza territoriale, che ne possono esercitare le funzioni inerenti in forma singola o associata.
Il legislatore ha operato al fine di rendere effettiva la possibilità di attivare “l'impresa in un giorno”.
Una prima scadenza per i Comuni era stata fissata al 28 gennaio 2011, per provvedere all'attestazione della sussistenza dei requisiti in capo al Suap del proprio territorio trasmettendola al Ministero per lo Sviluppo Economico (MSE) che cura la pubblicazione dell'elenco dei Suap sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Al momento della scadenza di tale termine, nel caso in cui i Comuni non lo abbiano istituito, o questo non abbia i requisiti prescritti dal Regolamento di attuazione, l'esercizio delle relative funzioni viene delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Il Suap diverrà operativo a partire dal 29 marzo 2011, per la prima fase relativa al procedimento automatico (per la seconda fase, relativa al procedimento ordinario, l'entrata in vigore è prevista al 30 settembre 2011). I suoi compiti e le sue modalità operative si possono, pertanto, così riassumere:
- costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente (l'imprenditore) in relazione a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di “attività produttive” e di “prestazione di servizi”, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
- fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli Enti terzi coinvolti nel procedimento;
- provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti e organismi terzi, i quali debbono adottare modalità telematiche di ricevimento e trasmissione;
- al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), costituisce titolo autorizzatorio.
Quando la SCIA è contestuale alla comunicazione unica (la stragrande maggioranza dei casi) è presentata in modalità telematica presso il Registro Imprese attraverso il sistema camerale "ComUnica", che la trasmette immediatamente al Suap comunale. ]
Nel frattempo sono anche iniziati i contatti tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’innovazione per la definizione del cosiddetto Decreto Taglia Oneri che, in base a quanto previsto dall’art. 25 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, permetterà, entro il 31 dicembre 2012, la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea (obbligo a cui sono vincolate tutte le amministrazioni pubbliche).
Nell’ambito di questi contatti si è intravista la possibilità, (sempre nell’ambito della norma che prevede che il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni) di dare comunque una buona interpretazione della SCIA salvaguardando le risorse che confluiscono nel Fondo Unico di Amministrazione e all’ONA e l’applicazione delle attuali procedure degli esami progetto per una serie di attività, semplificando laddove è possibile e ispirandosi a dei criteri di modularità dell’azione amministrativa, ma salvaguardando i primari obiettivi della tutela della pubblica incolumità.
Nei primi giorni di marzo è stato posto all’approvazione del Consiglio dei Ministri un D.P.R. per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese elaborato di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministero per la Semplificazione Normativa, che prevede innanzitutto l’aggiornamento delle attività soggette al controllo di Prevenzione incendi ( tre fasce di attività in base alla complessità e al rischio dell’attività stessa; per una stessa attività sarà poi prevista una modulazione della pratica come ad esempio alberghi fino a 50 posti, da 50 a 500 posti e oltre 500 posti) per ognuna delle quali è stato individuato un procedimento amministrativo, dal più semplice che fa ricorso all’autocertificazione e ad una visita a campione, al mediamente semplice che prevede l’esame del progetto e la visita a campione e al più complicato il cui procedimento non subisce variazioni rispetto a quello attuale ( Le attività sono state attualizzate al contesto storico in cui viviamo, rivedendone il raggruppamento e inserendo nuove attività soggette al controllo quali le gallerie superiori a 2000 metri, i locali aperti al pubblico di dimensione complessiva superiore a 1000 mq e le stazioni, seppur il diverso raggruppamento potrebbe far indurre ad ipotizzare una riduzione delle attività soggette ).
Saranno poi introdotte ulteriori due novità non obbligatorie, quali il Nulla Osta di Fattibilità e per le attività complesse una modularità dei sopralluoghi intermedi cadenzati rispetto all’avanzamento dei lavori.
Entrando nel dettaglio delle attività semplici, cioè quelle dell’Elenco A), il procedimento sarà assimilabile ad una SCIA, ovvero viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive la documentazione prevista corredata da una asseverazione di un tecnico abilitato relativamente al rispetto della normativa antincendio; nei 60 giorni successivi l’Amministrazione si riserva poi di effettuare dei controlli a campione, fermo restando che decorso tale termine all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per la sicurezza pubblica. Il controllo a campione verrà determinato non dal Comando ma dalla Direzione Regionale o dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica seguendo linee guida e criteri logici uniformi su tutto il territorio nazionale nella individuazione del campione.
Per le attività mediamente complesse dell’Elenco B), invece, sarà esaminato il progetto attraverso un procedimento analogo a quello della SCIA, alla fine del progetto viene rilasciato il CPI/SCIA e successivamente l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione.
Infine per le attività complesse dell’Elenco C) tutto rimane invariato relativamente alla procedura del rilascio del Certificato di prevenzione incendi se non per il fatto che la sola presentazione dell’Esame del Progetto attraverso la SCIA da già titolo a costruire, fermo restando che nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Per tali ultime attività, la richiesta di sopralluogo da titolo ad esercire fino a quando non viene effettuata, da parte dei Vigili del Fuoco, la visita per il controllo della rispondenza del progetto allo stato dei fatti.
Nel DPR saranno inoltre stabilite delle tariffe forfettarie e quindi non più calcolate ad ora, in modo che ad un certo tipo di attività corrisponda una tariffa unica che si chiamerà indennità d’istruttoria e di controllo (ci sarà quindi un’agevolazione nel calcolo, ma il rapporto tra il costo precedente e quello futuro dovrebbe rimanere pressoché invariato).
Il Decreto si comporrà di circa 11 articoli più una parte di delegificazione e due allegati, di cui una tabella di comparazione (utilizzata nella fase iniziale) e una tabella delle nuove attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi.
Una forma di cautela che sarà contenuta nel DPR è che i Decreti successivi di modifica delle norme in esame saranno di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e non quindi subiti da altri Ministeri.
Prevedendo la nuova disciplina una riserva, per il 60% circa delle attività soggette, una visita a campione che prima invece era obbligatoria, soprattutto per le attività più modeste in cui le norme sono anche facilmente interpretabili e non vi sono possibilità di discrezionalità tecniche ( c’è l’asseverazione del tecnico ed i Vigili del Fuoco si riservano solo di fare i sopralluoghi di controllo ), in questo tipo di attività le risorse operative che oggi vengono utilizzate per fare le visite a tappeto potranno, in futuro, essere spostate dove ci sono rischi maggiori. Adempiuti gli obblighi sui sopralluoghi obbligatori, potranno essere effettuate anche le visite a campione.
Questo significa concentrare maggiormente l’attenzione sulle attività più rischiose, dove oggi, per procedure ( ordine cronologico ) e organico insufficiente spesso si arriva ad effettuare i sopralluoghi con notevole ritardo ( si intende quindi privilegiare la qualità alla quantità ).
Inoltre cambierà il concetto che il Certificato di Prevenzione Incendi non sarà più una autorizzazione quale era prima, ma una mera attestazione di rispondenza ai requisiti antincendio. Il CPI resisterà con questo nome, quindi quale Certificato o Autorizzazione solo per le attività più complesse per le quali la visita sarà obbligatoria.
Nelle attività meno complesse, dopo l’effettuazione della visita a campione verrà rilasciato non il CPI ma un verbale di controllo delle condizioni antincendio che a richiesta del titolare può essere rilasciato successivamente al sopralluogo. Finché non verrà fatto il sopralluogo, l’autocertificazione del rispetto delle condizioni di sicurezza presentata con la SCIA ha gli effetti del CPI ma ovviamente non la stessa valenza.
Inoltre per non perdere le risorse economiche dovute ai rinnovi dei CPI saranno portati a 5 anni tutti i rinnovi che, non si chiameranno più rinnovi di CPI ( in quanto il CPI rimarrà con lo stesso nome solo per le attività più complesse ) ma saranno delle formali dichiarazioni di esistenza in vita dell’attività o, se vogliamo delle dichiarazioni di prosecuzione dell’esercizio dell’attività.
Sintesi del regolamento
Schema categorie di rischio