martedì 5 aprile 2011

MISURE URGENTI PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 marzo 2011, n. 27, recante  “Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Il Decreto stabilisce che la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.  Quota parte di questo fondo, destinato alle Forze di Polizia e al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, può essere ulteriormente incrementata  con quota parte delle risorse del Fondo Unico Giustizia.
I fondi a disposizione sono quindi 80 mln ­+ 115 mln per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e 115 mln per il 2013. Gli stanziamenti potranno comunque diventare di più se ci sarà un incremento del fondo giustizia che è quello dei beni confiscati alla mafia.
Il fondo è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale per sopperire ai tagli imposti dal Decreto Legge 78 /2010, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, dello scatto aggiuntivo per il personale che lo ha maturato, per gli incrementi dovuti a progressioni orizzontali, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 8 - legge 122/2010
1.Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010,  al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,  fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,  e dall'articolo 8, comma 14.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.

Il decreto è certamente un passo avanti rispetto alle problematiche del personale dei Vigili del Fuoco che la UIL PA VV.F.  sta da tempo evidenziando e rappresentando al Ministro Maroni e all’Amministrazione.  I Vigili del Fuoco sono già penalizzati nelle retribuzioni rispetto agli altri Corpi di Polizia e vedere ulteriormente tagliati i fondi destinati alle progressioni economiche, alle progressioni di qualifica, ai contratti di lavoro, agli scatti convenzionali ecc.. era una penalizzazione eccessiva che non poteva non scatenare una forte risposta del sindacato .  Il blocco del trattamento economico complessivo imposto dall’art.9 comma 1, rappresenta poi la ciliegina sulla torta al quale tutte le richieste di chiarimento presentate non hanno ricevuto risposta.
E’ chiaro che questo non può essere che un primo segnale, sicuramente positivo e di apertura del Governo ai problemi economici dei Vigili del Fuoco, ma ci riserviamo una valutazione complessiva quando avremo concretezza della ripartizione dei fondi in questione e soprattutto della sostanza relativamente alla copertura delle effettive perdite economiche conseguenti ai tagli imposti dalla legge 122 del 2010.


Il Testo del Decreto Legge

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